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Sez. 2, Sentenza n. 1941 del 06/04/1981 (Rv. 412637 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA ALLE COSTRUZIONI ESEGUITE SULLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA).*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412637-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA ALLE COSTRUZIONI ESEGUITE SULLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA).*

Ai fini dell'applicabilita delle norme sulle distanze legali alle costruzioni eseguite sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre distinguere tra le funzioni primarie e fondamentali attribuite a tali parti in relazione al fine per cui il condominio e stato costituito e le eventuali utilizzazioni secondarie di cui le stesse parti sono suscettibili al di fuori di un rapporto di connessione inscindibile con la struttura e la funzionalita del condominio. Infatti, nel mentre deve affermarsi la prevalenza del perseguimento delle funzioni primarie delle parti comuni rispetto all'osservanza delle norme sulle distanze legali, queste debbono, invece, essere applicate riguardo alle utilizzazioni secondarie delle menzionate parti, quali le costruzioni eseguite da un condomino sul muro comune per scopi estranei alla sua funzione tipica (nella specie: tettoia). (Conf 661/75, mass n 373994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)