Sez. 2, Sentenza n. 661 del 21/02/1975 (Rv. 373994 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA).*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA).*
Ai fini dell'applicabilita delle norme sulle distanze legali alle costruzioni eseguite sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre distinguere tra le funzioni primarie e fondamentali attribuite a tali parti in relazione al fine per cui il condominio e stato costituito e le eventuali utilizzazioni secondarie di cui le stesse parti sono suscettibili al di fuori di un rapporto di connessione inscindibile con la struttura e la funzionalita del condominio. Infatti, nel mentre deve affermarsi la prevalenza del perseguimento delle funzioni primarie delle parti comuni rispetto all'osservanza delle norme sulle distanze legali, queste norme debbono essere, invece, applicate nelle costruzioni eseguite sulle cose comuni per finalita estranee a dette funzioni. (nella specie, e stata ritenuta l'illegittimita di una tettoia che uno dei condomini, proprietario esclusivo di una terrazza e di un cortile contiguo allo stabile condominiale, aveva costruito sul muro comune a copertura del suddetto terrazzo non soltanto perche impediva parzialmente l'Esercizio della servitu di veduta in appiombo esercitata sul terrazzo e sul cortile dal proprietario dell'appartamento soprastante ma anche perche costruita, rispetto alle finestre di questo appartamento, ad una distanza inferiore a quella prescritta dall'art 907 cod civ) .*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)