Sez. 2, Sentenza n. 5268 del 05/08/1983 (Rv. 430157 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITÀ ALLE COSTRUZIONI ESEGUITE SULLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (AZIONE NEGATORIA DI SERVITÙ A TUTELA DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL CONDOMINO, A FRONTE DELLA INSTALLAZIONE DI UNA PENSILINA SUL MURO COMUNE ATTUATA DA ALTRO CONDOMINO SENZA L'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI).*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITÀ ALLE COSTRUZIONI ESEGUITE SULLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (AZIONE NEGATORIA DI SERVITÙ A TUTELA DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL CONDOMINO, A FRONTE DELLA INSTALLAZIONE DI UNA PENSILINA SUL MURO COMUNE ATTUATA DA ALTRO CONDOMINO SENZA L'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI).*
Nell'edificio condominiale le diverse unità immobiliari sono soggette anche alla disciplina dei rapporti di vicinato, pur con i limiti oggettivamente imposti dall'essenziale esigenza che ciascuna unità possa essere utilizzata secondo la sua natura, sicché ciascun condomino può opporsi ad ogni interferenza sul bene oggetto del suo diritto esclusivo, proveniente anche da altro condomino che, al di fuori di quei limiti o da essi eccedendo, operi sul proprio bene, ovvero su parte comune dell'edificio, con attività non apprezzabile in termini di relativo uso o godimento (in ipotesi, oltre le facoltà consentite) secondo la sua natura, in quanto risolventesi in lesione dell'altrui diritto sul bene individuo. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva aprioristicamente escluso la possibilità per un condomino di esperire Azione negatoria di servitù a tutela della sua proprietà esclusiva, a fronte della installazione di una pensilina sul muro comune attuata da altro condomino senza l'osservanza delle distanze tra costruzioni e tra costruzioni e vedute per fini di mera utilità della sua proprietà individuale, e non per una inderogabile esigenza inerente alla natura di questa). (V 1941/81, mass n 412637; (V 3405/78, mass n 392850; (V 1800/77, mass n 385534; (V 661/75, mass n 373994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)