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Sez. 3, Sentenza n. 5456 del 08/11/1985 (Rv. 442660 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - IN TEMA DI DIRITTO AD INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI APPORTATI AL FONDO OGGETTO DI UN CONTRATTO DI COLONIA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442660-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - IN TEMA DI DIRITTO AD INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI APPORTATI AL FONDO OGGETTO DI UN CONTRATTO DI COLONIA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, l'opposizione a precetto, la quale non riguardi né la sussistenza né la proroga del rapporto agrario di Colonia ma il diritto ad indennità per miglioramenti apportati al fondo oggetto del rapporto, appartiene alla Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis, comma primo, cod. proc. civ. in relazione all'art. 409 n. 2 dello stesso codice, restando in tale ipotesi devoluta allo stesso giudice anche la domanda di ritenzione del fondo, stante la sua inscindibile connessione con quella d'indennizzo per i miglioramenti. (V 1490/84, mass n 433577; (V 1815/76, mass n 433577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)