Sez. 2, Sentenza n. 2712 del 29/04/1982 (Rv. 420575 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il principio che dispone la consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, ed è, pertanto, incensurabile in Sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa. Consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie - integrati gli uni e gli altri da presunzioni e da nozioni di comune esperienza - sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere in alcun modo censurato il mancato uso di quel potere, mentre, se viceversa la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, non è tanto l'omesso Esercizio della facoltà di disporre la consulenza che diviene passibile di censura, quanto, piuttosto, la Mancanza o il vizio di motivazione. (V 1543/81, mass n 412205; (V 3965/80, mass n 407864; (V 2841/79, mass n 399158).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)