Sez. 2, Sentenza n. 28846 del 18/06/2015 Cc. (dep. 07/07/2015) Rv. 264148 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Cose in sequestro - Affidamento in custodia giudiziale - Facoltà d'uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta - Istanza di alienazione di un'autovettura per evitare il deprezzamento conseguente all'uso - Rigetto - Legittimità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro di cose affidate ai sensi dell'art. 9 comma nono, legge 16 marzo 2006, n. 146, agli organi di polizia giudiziaria con facoltà d'uso per l'impiego nelle attività di contrasto al crimine organizzato transnazionale, è legittimo il rigetto dell'istanza di alienazione dell'autovettura in sequestro, fondata soltanto sul rischio di deprezzamento del mezzo in ragione del trascorrere del tempo e dell'utilizzo da parte delle forze dell'ordine, in quanto la lamentata mancanza di un meccanismo compensativo dell'eventuale danno patrimoniale, derivante dal sequestro all'imputato in caso di sua successiva assoluzione, rientra nella discrezionalità del legislatore, che, con la norma in esame, ha inteso subordinare gli interessi patrimoniali del singolo all'esigenza pubblicistica inerente l'accertamento e la repressione delle condotte criminose.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 9, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)