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Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 09/12/2016 Cc. (dep. 16/01/2017) Rv. 268924 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro per equivalente - Alienazione di cose che possono alterarsi - Autovettura - Deprezzamento conseguente al trascorrere del tempo - Rilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268924-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Ai fini della alienazione di cose in sequestro che possono alterarsi (art. 260, comma terzo, cod. proc. pen.), rileva anche il progressivo intrinseco deprezzamento del bene in ragione del trascorrere del tempo; ne consegue che è legittima la vendita di una autovettura oggetto di sequestro per equivalente, in quanto funzionale alla ottimizzazione della fruttuosità della misura ablatoria.

Riferimenti normativi: DPR 20/05/2002 num. 115 art. 151 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)