Sez. 5, Sentenza n. 40914 del 28/10/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248504 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Cose in sequestro - Affidamento in custodia giudiziale - Facoltà d'uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta - Violazione degli artt. 24 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., dell'art. 9, comma nono, legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto la lamentata mancanza di un meccanismo compensatorio circa l'eventuale danno patrimoniale derivante dal sequestro all'imputato in caso di sua successiva assoluzione rientra nella discrezionalità del Legislatore che, con l'attribuzione all'Autorità Giudiziaria del potere di affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le finalità di contrasto al crimine organizzato transnazionale, ha inteso subordinare gli interessi patrimoniali del singolo all'esigenza pubblicistica inerente l'accertamento e la repressione delle condotte criminose.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 9, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 11, Legge 13/08/2010 num. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)