Sez. 5, Sentenza n. 13243 del 10/09/2003 (Rv. 566733 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Condono ex art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Condizioni - Lite fiscale pendente - Nozione - Impugnazione di cartella esattoriale per il pagamento di imposta iscritta a ruolo sulla base di avviso di liquidazione notificato e divenuto definitivo - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
La cartella esattoriale emessa per il pagamento dell'imposta (nella specie, IVA) iscritta a ruolo, quando faccia seguito ad un avviso di liquidazione notificato e divenuto definitivo perché non impugnato, non integra un autonomo atto impositivo, né atto di irrogazione di sanzioni. Ne consegue che, ai fini della definizione prevista dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (inserito con la legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656), non può ritenersi "lite fiscale pendente" la controversia introdotta con l'impugnazione di una tale cartella esattoriale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)