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Sez. 5, Sentenza n. 6205 del 20/03/2006 (Rv. 590967 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Cartella di pagamento di sanzione tributaria conseguente alla definitività dell'avviso di irrogazione - Impugnazione - Lite pendente - Configurabilità - Esclusione - Contestazione del potere di esecuzione dell'amministrazione finanziaria per decadenze nel frattempo maturate - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590967-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la cartella di pagamento di una sanzione tributaria (nella specie, in materia di IVA), conseguente alla definitività dell'avviso di irrogazione presupposto, non cessa di costituire atto della procedura di riscossione, assumendo natura di atto impositivo, per il fatto che si contesti la permanenza del potere di esecuzione dell'amministrazione finanziaria a seguito di ipotetiche decadenze nel frattempo maturate, le quali incidono sull'azione spettante all'amministrazione per l'esazione del suo credito e non sull'accertamento del medesimo: con la conseguenza che l'impugnazione di detta cartella non può configurarsi come "lite pendente" ai fini della possibilità di accesso alla definizione agevolata prevista dal citato art. 16.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)