Sez. 3, Sentenza n. 3499 del 25/07/1989 (Rv. 463487 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO DEL PROPRIETARIO AD UN TERZO - CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COLTIVATORE - TRASMISSIONE DEL CONTRATTO AL COLTIVATORE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - TERMINE - ISCRIZIONE DI IPOTECA SUL FONDO - IRRILEVANZA - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO DEL PROPRIETARIO AD UN TERZO - CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COLTIVATORE - TRASMISSIONE DEL CONTRATTO AL COLTIVATORE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - TERMINE - ISCRIZIONE DI IPOTECA SUL FONDO - IRRILEVANZA - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE.*
Concluso tra il proprietario di un fondo rustico ed un terzo un contratto definitivo di compravendita avente per oggetto il fondo - in luogo di un contratto preliminare come previsto dall'art. 8, quarto comma legge 26 maggio 1965 n. 590, nel testo sostituito dall'art. 8 legge 14 agosto 1971 n. 817, - sospensivamente condizionato al mancato Esercizio, nel termine di legge, del diritto di prelazione da parte del soggetto che ne sia titolare (sussistendone le condizioni), la relativa denuntiatio accompagnata dall'invio di copia del contratto concluso, comporta l'insorgere nel coltivatore diretto del diritto di prelazione, che deve essere esercitato nel termine stabilito dall'art. 8 - quarto comma legge n. 590/1965, ancorché con il contratto definitivo di vendita vi sia stata accensione di ipoteca sul fondo a garanzia del pagamento del residuo prezzo, con la conseguenza che ove detto diritto di prelazione sia esercitato tempestivamente, il pagamento del prezzo deve essere effettuato nel termine stabilito dal cennato art. 8 - sesto comma; salva la dimostrazione, da parte del coltivatore diretto entro tale termine, dell'ammissione alla istruttoria della domanda di concessione del mutuo, ai sensi e con gli effetti di cui al comma settimo della citata norma di legge.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 6 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)