Sez. 3, Sentenza n. 1348 del 20/01/2009 (Rv. 606347 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Invio, al conduttore, non della copia del preliminare ma dell'atto definitivo di vendita stipulato in forma pubblica e sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione da parte dell'avente titolo - Validità ai fini della "denuntiatio" - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, assolve all'onere della "denuntiatio" di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 la comunicazione della proposta di vendita effettuata a mezzo raccomandata con allegato il contratto definitivo di compravendita stipulato in forma pubblica la cui efficacia sia stata sospensivamente condizionata al mancato esercizio della prelazione, poichè, in tal caso, risulta comunque realizzata la finalità di porre il destinatario nella condizione di decidere sull'opportunità di esercitare la prelazione, fornendo la suddetta comunicazione i dati necessari integranti una proposta di alienazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)