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Sez. 3, Sentenza n. 6378 del 08/05/2001 (Rv. 546497 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione al coltivatore della proposta di alienazione senza l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dall'art.8 della legge n. 817 del 1971 - Accettazione incondizionata della proposta - Sanatoria - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546497-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata, con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di valutare meglio la convenienza o meno del diritto di prelazione, per cui, quando il proprietario abbia comunicato al coltivatore la proposta di alienazione senza l'osservanza di tutti gli adempimenti posti dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971, la manifestazione di volontà del coltivatore di volersi avvalere della prelazione, accettando incondizionatamente la proposta, pur rendendosi conto della sua non completa conformità alla suddetta norma, ne sana ogni eventuale irregolarità e determina il concreto esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza per il prelazionante dell'obbligo di pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, e con la preclusione all'esercizio del riscatto nel caso in cui sia incorso nella decadenza dalla prelazione per inosservanza delle relative disposizioni.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)