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Sez. U, Sentenza n. 5066 del 07/11/1978 (Rv. 394828 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA PERSONA PRESSO CUI VA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394828-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA PERSONA PRESSO CUI VA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

L'inosservanza delle Disposizioni dettate dall'art 330 cod proc civ, in ordine alla persona presso cui va eseguita la notificazione della impugnazione, comporta nullita solo di tale notificazione, la quale, pertanto, resta sanata ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo, per effetto della Costituzione in giudizio del destinatario. (V 1702/75, mass n 375325).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)