Sez. U, Sentenza n. 993 del 09/02/1984 (Rv. 433170 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DELL'ATTO - ESCLUSIONE - DELLA NOTIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DELL'ATTO - ESCLUSIONE - DELLA NOTIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - SANATORIA.*
L'inosservanza delle Disposizioni dettate dall'art. 330 cod. proc. civ., in ordine alle persone presso cui va eseguita la notificazione dell'impugnazione, determina nullità non dell'atto, ma della notificazione medesima, la quale, pertanto, è suscettibile di sanatoria per effetto della Costituzione della controparte. (V 5066/78, mass n 394828; (V 1702/75, mass n 375325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)