diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1702 del 03/05/1975 (Rv. 375325 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - ANZICHE AL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375325-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - ANZICHE AL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La notificazione dell'atto di appello alla parte personalmente, anziche al procuratore costituito in primo grado, importa la nullita della notifica ma non della impugnazione in senso sostanziale, cosi che la nullita stessa deve intendersi sanata con effetto ex tunc mediante la Costituzione della parte alla quale l'atto era destinato. (V 4163/74, mass n 372810).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)