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Sez. 1, Sentenza n. 1076 del 15/04/1971 (Rv. 351125 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO A GARANZIA DI UN'APERTURA DI CREDITO, DI UNA ANTICIPAZIONE O DI UN FINANZIAMENTO - APPLICABILITA DELLA ALIQUOTA DELLO ZERO E CINQUANTA PER CENTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351125-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO A GARANZIA DI UN'APERTURA DI CREDITO, DI UNA ANTICIPAZIONE O DI UN FINANZIAMENTO - APPLICABILITA DELLA ALIQUOTA DELLO ZERO E CINQUANTA PER CENTO - PRESUPPOSTI.*

La concessione dell'aliquota di imposta di registro dello zero e cinquanta per cento di minor favore, rispetto a quello dello zero e venticinque per cento prevista dalla lettera C) del medesimo articolo di legge, prevista dalla lettera b) dell'art 1 della legge 4 aprile 1953, n 261 alla cessione di credito a garanzia di un'apertura di credito di un'anticipazione o di un finanziamento e subordinata al ricorrerè 1) dei requisiti soggettivi della qualita di ditta commerciale o industriale della parte che cede il credito e della categoria cui appartiene l'istituto bancario che accetta la cessionè 2) della natura oggettiva di apertura di credito, anticipazione o finanziamento della operazione garantita con la cessione. Non e, pertanto, consentita una generale applicazione della aliquota dello zero e cinquanta per cento a tutte le cessioni di crediti tra banche di interesse pubblico ed imprenditori commerciali o industriali occorrendo sempre l'esistenza di una correlazione tra la cessione e la operazione garantita in vista della quale l'agevolazione fiscale e concessa. Non e, quindi, applicabile l'aliquota di favore, quando la cessione serva a coprire piu finanziamenti o qualsiasi esposizione, anche ex delicto. (V 2421'70, mass n 348669).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)