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Sez. 1, Sentenza n. 3094 del 19/11/1973 (Rv. 366851 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI - DI CREDITI VERSO LA PA - FINANZIAMENTI DI AZIENDE - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - CONDIZIONI - LIMITI - CESSIONE COLLEGATA CON OPERAZIONI DIVERSE.*
Stato
decisa il 1973-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366851-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI - DI CREDITI VERSO LA PA - FINANZIAMENTI DI AZIENDE - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - CONDIZIONI - LIMITI - CESSIONE COLLEGATA CON OPERAZIONI DIVERSE.*

La legge 4 aprile 1953 n 261, nel prevedere un trattamento fiscale agevolato in ordine alle cessioni di annualita o contributi governativi e di enti pubblici, nonche di crediti verso pubbliche amministrazioni stipulate a garanzia di finanziamenti concessi da aziende o enti di credito a favore di ditte commerciali o industriali, ha imposto, oltre al concorso dei presupposti sostanziali propri dei descritti tipi di operazioni, anche l'osservanza di speciali requisiti formali, e cioe: a) che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni di finanziamento garantite dalla cessione medesima; b) che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni. Tale espressione deve essere intesa nel senso di operazioni diverse da quelle specificamente indicate nell'atto e, a sottrarre l'atto alla previsione normativa dell'aliquota di maggior favore, e sufficiente la obbiettiva possibilita di siffatto ampliamento della sua area di incidenza, indipendentemente dagli effetti pratici perseguiti dalle parti contraenti (cosiddetto criterio oggettivo). (Conf 2531/72, mass nn 360032, 360033; 2006/71, mass n 352628; (Conf 1076/71, mass n 351125; 1069/71, mass n 351110; (Conf 760/71, mass n 350579; 413/71, mass n 350014; (Conf 2421/70, mass n 348669).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)