Sez. 1, Sentenza n. 910 del 03/04/1973 (Rv. 363269 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE.*
Nel momento in cui pretende il diritto alla provvigione, l'agente e tenuto a fornire la prova sia dell'affare concluso per conto del proponente, e sia che l'affare stesso e andato a buon fine. Il diritto alla provvigione matura, infatti, soltanto quando si verificano entrambi gli elementi suddetti. (V 3905/68, mass n 337409; 650/68, mass n 331823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)