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Sez. 1, Sentenza n. 910 del 03/04/1973 (Rv. 363269 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363269-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE.*

Nel momento in cui pretende il diritto alla provvigione, l'agente e tenuto a fornire la prova sia dell'affare concluso per conto del proponente, e sia che l'affare stesso e andato a buon fine. Il diritto alla provvigione matura, infatti, soltanto quando si verificano entrambi gli elementi suddetti. (V 3905/68, mass n 337409; 650/68, mass n 331823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)