Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 06/12/1968 (Rv. 337409 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - PROVVIGIONE - IN GENERE - DOMANDA DELL'AGENTE PER IL PAGAMENTO - CONTRATTO CONDIZIONATO - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE - ESTREMI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - PROVVIGIONE - IN GENERE - DOMANDA DELL'AGENTE PER IL PAGAMENTO - CONTRATTO CONDIZIONATO - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE - ESTREMI.*
L'agente, che reclama dal preponente il pagamento della provvigione sull'affare concluso, deve provare unicamente che il contratto da lui promosso e stato eseguito. Se il pagamento della provvigione per l'affare eseguito e stato sottoposto a condizione, gli spetta dimostrare anche che la condizione si e avverata, oppure che il mancato avveramento di essa fu dovuto a causa imputabile al preponente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)