Sez. 6, Sentenza n. 29821 del 24/04/2012 Ud. (dep. 20/07/2012) Rv. 253175 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Delitto di indebito uso di carta di credito - Bene giuridico tutelato - Patrimonio - Esclusione - Ordine pubblico economico e fede pubblica - Configurabilità - Conseguenze - Contitolarità del conto - Irrilevanza.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il reato di illecito uso di carta di credito non tutela il bene del patrimonio, ma garantisce, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, sicché, ai fini della sua configurabilità, non assume rilievo alcuno la circostanza dell'eventuale contitolarità del conto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 07/05/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 55 com. 9, Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)