Sez. 5, Sentenza n. 41317 del 21/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 235761 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Indebito uso continuato di tessera bancomat appartenente al coniuge separato di fatto - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ
Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti), al reato di illecito uso di una tessera bancomat (di cui all'art. 12 D.L 3 maggio 1991, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197), nel caso in cui tale uso sia stato effettuato con carta di credito appartenente al coniuge separato di fatto, considerato che il reato di cui al suddetto art. 12 L. n. 197 del 1991 ha natura plurioffensiva avendo di mira la tutela del patrimonio e insieme della sicurezza dei traffici finanziari e commerciali e, pertanto, una dimensione lesiva che trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica; ne consegue che esso confligge con la ratio della previsione di cui all'art. 649 cod. pen., la quale concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio e ha natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica. (v. Corte cost. , sent. n. 302 del 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)