Sez. 2, Sentenza n. 15834 del 08/04/2011 Ud. (dep. 21/04/2011) Rv. 250516 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Indebito uso di carta di credito da parte di un familiare del titolare - Esimente di cui all'art. 649 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ
Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti) al reato di illecito uso di una carta di credito (art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, convertito in l. 5 luglio 1991, n. 197, successivamente abrogato e trasferito sotto la previsione di cui all'art. 55, comma nono, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie, il figlio) del titolare della carta, stante la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 cod. pen. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 55 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)