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Sez. 3, Sentenza n. 421 del 01/10/1973 Ud. (dep. 17/01/1974) Rv. 125976 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - DEFINIZIONE GIURIDICA - DIVERSA DA QUELLA ENUNCIATA NEL DECRETO DI CITAZIONE - REATO RITENUTO IN SENTENZA PUNIBILE CON LA SOLA AMMENDA - IMPOSSIBILITA DI OBLAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1973-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125976-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - DEFINIZIONE GIURIDICA - DIVERSA DA QUELLA ENUNCIATA NEL DECRETO DI CITAZIONE - REATO RITENUTO IN SENTENZA PUNIBILE CON LA SOLA AMMENDA - IMPOSSIBILITA DI OBLAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata, in riferimento all'art 3 cost, la questione di legittimita costituzionale dell'art 477 cod proc pen nella parte in cui consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel decreto di citazione anche nel caso di mutamento dell'originario titolo di reato in altro per il quale la legge prevede la sola pena dell'ammenda, con asserita disparita di trattamento per il cittadino che in tal caso non ha la possibilita di effettuare l'oblazione. Infatti il principio di uguaglianza non e violato dall'art 477 cod proc pen che e applicabile indistintamente a tutti i cittadini e che e espressione di una scelta operata dal legislatore sulla base dei tempi processuali nei quali il reato punibile con la sola ammenda viene accertato, scelta la cui modificazione e rimessa all'Esercizio dei poteri di politica giudiziaria riservati allo stesso legislatore.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)