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Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 23/05/2000 (Rv. 536801 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Risarcimento del danno - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536801-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)