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Sez. 6, Sentenza n. 9475 del 19/09/1997 Ud. (dep. 22/10/1997) Rv. 208709 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - LEGITTIMAZIONE | Interesse - Valutazione - All'affermazione della responsabilità penale - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208709-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - LEGITTIMAZIONE

Fermo il principio che la valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, sia nel giudizio di primo grado sia negli ulteriori stati e gradi di giudizio, non può prescindere dal criterio dell'interesse, deve ritenersi che la parte civile ha, per definizione, interesse (a prescindere dalle statuizioni di carattere civile coinvolgenti i suoi diritti al risarcimento dei danni e alle restituzioni derivanti dal reato) anche all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della negazione di tali diritti. Ne consegue che, se i reati contestati all'imputato siano più di uno, la parte civile ha interesse a che sia affermata la responsabilità per tutti i reati (o per il maggior numero possibile di essi) perché da tale affermazione dipende il diritto ad un risarcimento del danno maggiore o minore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)