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Sez. 5, Sentenza n. 15245 del 23/02/2005 Ud. (dep. 22/04/2005) Rv. 232157 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IMPUGNAZIONI | Sentenza di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato - Interesse della parte civile ad impugnare anche in assenza di efficacia preclusiva della detta sentenza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232157-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IMPUGNAZIONI

Sussiste l'interesse processuale della parte civile - stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico - ad impugnare la decisione con la quale l'imputato sia stato prosciolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, anche quando essa manchi di efficacia preclusiva, in quanto colui che intraprende il giudizio civile dopo avere ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale risultato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)