Sez. 3, Sentenza n. 10792 del 08/06/1994 Ud. (dep. 20/10/1994) Rv. 200381 - 01
Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Parte civile - Sentenze penali di assoluzione o di proscioglimento - Interesse ad impugnare - Casi - Fattispecie: assenza di effetto vincolante del giudizio penale su quello tributario.
Impugnazioni - Interesse ad impugnare
Secondo il sistema processuale, sussiste l'interesse della parte civile a impugnare le sentenze penali di assoluzione o di proscioglimento in tutti i casi in cui la sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata anche nel giudizio civile o amministrativo relativo alla sua pretesa risarcitoria: appunto perché anche la pretesa risarcitoria sarebbe pregiudicata dalla decisione penale, deve riconoscersi alla parte civile un concreto interesse a rimuovere la decisione penale e il suo effetto preclusivo. Inversamente, nessun interesse processuale ha la parte civile a impugnare la decisione penale quando questa manca di efficacia preclusiva e quindi lascia libera la stessa parte civile di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie. (Nella specie la S.C. - nell'affermare che, se la norma dell'art. 12 legge 7 agosto 1982, n. 516 costituiva una deroga per il settore tributario alla regola generale stabilita dall'art. 28 cod. proc. pen. 1930 per disciplinare l'efficacia del giudizio penale rispetto ad altri giudizi l'art. 654 cod. proc. pen. 1988 ha abrogato implicitamente quella deroga con l'effetto di ripristinare integralmente la regola e quindi di sopprimere qualsiasi effetto vincolante del giudizio tributario - ha ritenuto inammissibile il ricorso, poiché il Ministero delle Finanze, pur essendo legittimato a impugnare la sentenza di proscioglimento, non aveva interesse processuale ad impugnare, giacché, non avendo quella sentenza efficacia vincolante sul giudizio tributario, lo stesso Ministero conserva, il potere di azionare la sua pretesa tributaria davanti alle competenti commissioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)