Sez. U, Ordinanza n. 2295 del 03/02/2014 (Rv. 629403 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE | Controversia in ordine all'esistenza del potere del Comune di pretendere il contributo per la fruizione del servizio di mensa scolastica - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE
La controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento di importo dovuto a titolo di contributo di refezione scolastica, con cui si deduca dall'intimato di non essere affidatario del minore fruitore del servizio comunale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario, attenendo non ad un'imposta o ad una tassa, quanto all'accertamento dell'inesistenza del potere della P.A. di pretendere la prestazione pecuniaria in relazione a diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)