Sez. U, Sentenza n. 8639 del 03/10/1996 (Rv. 499881 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Comportamento dell'incolpato - Idoneità a ledere il prestigio dell'ordine giudiziario - Accertamento da parte della sezione disciplinare - Riesame da parte della Corte di Cassazione - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Con riguardo a procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'accertamento compiuto dal giudice disciplinare per quanto riguarda la materialità dei fatti contestati all'incolpato e la loro idoneità a ledere la considerazione di cui deve godere il magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario (ex art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511) è insuscettibile di ulteriore apprezzamento in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente alla sezione disciplinare, unico giudice di merito, il quale ha solo l'obbligo di fornire una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)