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Sez. U, Sentenza n. 915 del 03/02/1996 (Rv. 495692 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Rifiuto di assunzione per mancanza di requisiti fisici essenziali previsti dal bando di concorso - Delibera emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Bando di concorso emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495692-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

È compresa nella giurisdizione del giudice ordinario la causa promossa da un lavoratore nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato ed avente per oggetto l'annullamento della delibera emessa successivamente al 14 giugno 1985, data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, con la quale sia stata rifiutata la costituzione del rapporto di lavoro per difetto di requisiti fisici previsti come essenziali dal bando di concorso, non rilevando in contrario il fatto che il bando stesso risalga ad epoca precedente l'entrata in vigore della suddetta legge di privatizzazione e senza che a tale soluzione osti, attesa la sua inapplicabilità alla fattispecie, il disposto dell'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994 n. 269, convertito dalla legge 4 luglio 1994 n. 432, in base al quale, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)