Sez. U, Sentenza n. 6323 del 11/07/1997 (Rv. 505917 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Enti pubblici - Privatizzazione - Trasformazione dell'I.N.P.G.I. in fondazione privata - Conseguenze sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Questioni relative al periodo successivo alla privatizzazione - Devoluzione al giudice ordinario - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In relazione alla trasformazione dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola") da ente pubblico in fondazione di diritto privato a far data dal 1 gennaio 1995 per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, la giurisdizione, per le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti di tale Istituto aventi ad oggetto questioni inerenti al periodo lavorativo successivo alla trasformazione, va determinata - non provvedendo l'art. 5, comma terzo, del citato decreto legislativo (che conferma la giurisdizione amministrativa per le questione attinenti al periodo anteriore alla trasformazione) - in base alla natura del rapporto che ancora lega il dipendente all'ente. Conseguentemente la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se il rapporto si è ormai privatizzato per la scadenza del termine ultimo previsto dalla legge (tre mesi dalla stipulazione o sottoscrizione del primo contratto collettivo di lavoro) senza l'esercizio da parte del lavoratore interessato dell'opzione per il pubblico impiego, o a seguito della revoca nel termine previsto (trenta giorni dalla scadenza del termine appena indicato) dell'opzione prima esercitata, mentre sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie sorte nel tempo in cui il rapporto di lavoro deve essere ancora considerato pubblico (cfr. art. 5 D.Lgs. n. 509 del 1994, commi primo e secondo, così come modificati dall'art. 9, comma secondo, legge 28 novembre 1996 n. 608).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)