Sez. L, Sentenza n. 388 del 01/02/1975 (Rv. 373632 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - ART 30 - PARTE IMPIEGATI DEL CONTRATTO COLLETTIVO 17 FEBBRAIO 1963 PER I METALMECCANICI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - CONFIGURABILITA - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - ART 30 - PARTE IMPIEGATI DEL CONTRATTO COLLETTIVO 17 FEBBRAIO 1963 PER I METALMECCANICI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - CONFIGURABILITA - LEGITTIMITA.*
L'art 30 - parte impiegati - del CCNL 17 febbraio 1963, per il settore metalmeccanico - nel disporre che, nel caso di passaggio del dipendente alla categoria impiegatizia, il periodo di servizio prestato nella categoria inferiore e considerato utile nella misura del venti per cento ai fini del computo della indennita di anzianita - introduce sostanzialmente il criterio della liquidazione 'a scaglionì di tale indennita. Esso, pertanto, non contrasta con l'art 2120 cod civ, il quale fermo il principio inderogabile, secondo cui l'indennita di anzianita deve essere, in ogni caso, proporzionata agli anni di servizio e quantificata in base all'ultima retribuzione, consente che con riferimento all'ipotesi di promozione verificatasi nel corso del rapporto di lavoro, i contratti collettivi fissino, per il servizio prestato nella categoria inferiore, un coefficiente di calcolo di detta indennita (frazione tempo-salario) diverso da quello stabilito per la categoria superiore in cui il dipendente e inquadrato all'atto della risoluzione del rapporto. (Conf 2822/74, mass n 371238; 2290/72, mass n 359639; (Conf 2860/69, mass n 342665).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 17/02/1963 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)