Sez. U, Sentenza n. 2290 del 08/07/1972 (Rv. 359639 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIPENDENTI AVENTI QUALIFICA ORIGINARIA DI OPERAI E SUCCESSIVAMENTE DI INTERMEDI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA CON RIFERIMENTO AI COEFFICIENTI SEPARATAMENTE FISSATI DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER LE DUE CATEGORIE - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIPENDENTI AVENTI QUALIFICA ORIGINARIA DI OPERAI E SUCCESSIVAMENTE DI INTERMEDI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA CON RIFERIMENTO AI COEFFICIENTI SEPARATAMENTE FISSATI DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER LE DUE CATEGORIE - LEGITTIMITA.*
L'art 2120 cod civ, non impone, per la liquidazione della indennita di anzianita, l'osservanza di un criterio di proporzionalita matematica semplice, quale e quella che si concreta moltiplicando una unica e costante frazione (numero di giorni) dell'ultima retribuzione per il complessivo numero degli anni di servizio, ma, avendo rimesso alle associazioni sindacali di determinare l'ammontare dell'indennita in base alla retribuzione finale e alla categoria di appartenenza del lavoratore, consente di diversificare, in relazione all'evoluzione del rapporto, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario; se, dunque, tale sistema di calcolo e legittimo nell'ambito di una stessa categoria, a fortiori lo e anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si sia evolutivamente articolato in piu categorie; pertanto, l'importo complessivo e finale dell'indennita di anzianita spettante ai dipendenti che, durante lo stesso rapporto di lavoro, siano stati dapprima 'operaì e poi 'intermedì legittimamente viene determinato assumendo a base di calcolo per ciascuno di detti periodi i coefficienti dell'ultima retribuzione separatamente fissati dalla disciplina collettiva per la categoria 'operaì e per la 'qualifica specialè. (V 1410'68, mass n 333047; 2845'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)