Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 28/07/1969 (Rv. 342665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA- DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI METALMECCANICI DEL 17 FEBBRAIO 1963 - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - COMPUTABILITA AL 20 PER CENTO DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI IMPIEGATI NELLA CATEGORIA OPERAIA - LICEITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA- DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI METALMECCANICI DEL 17 FEBBRAIO 1963 - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - COMPUTABILITA AL 20 PER CENTO DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI IMPIEGATI NELLA CATEGORIA OPERAIA - LICEITA.*
Il disposto dell'art.30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 febbraio 1963 metalmeccanici - il quale stabilisce che l'anzianita per il servizio prestato nella categoria operaia o speciali da lavoratori che abbiano poi conseguito l'inquadramento nella categoria impiegatizia e considerata utile nella misura del 20 per cento agli effetti dell'indennita di anzianita per licenziamento - non e in contrasto con il principio per il quale l'indennita di anzianita deve essere proporzionata all'intero numero degli anni di servizio prestato e non ad una limitata parte di essi. Detta disposizione tende sostanzialmente ad attuare il sistema di liquidazione 'a scaglionì, per il quale l'indennita di anzianita, pur restando ancorata all'ultima retribuzione giornaliera, va determinata moltiplicando questa per un diverso numero di giornate a seconda delle qualifiche o dell'anzianita di servizio via via raggiunta dal lavoratore. Stabilire che il periodo preimpiegatizio va computato nel 20 per cento a fini della liquidazione della indennita di anzianita equivale a dire che per ogni anno di detto periodo la retribuzione giornaliera finale raggiunta dal lavoratore nella categoria impiegatizia va moltiplicata per un coefficiente pari ad un quinto di quello relativo a tale categoria. Si e, cioe, voluto soltanto differenziare la misura dell'indennita spettante al lavoratore per i due indicati periodi, e non gia svincolarne la liquidazione dall'intera durata del rapporto e dall'entita dell'ultima retribuzione, che sono i due criteri inderogabilmente fissati dall'art.2120 cod. civ. (V.1410-68 massima n.333047*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/02/1963 num. 30, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)