Sez. L, Sentenza n. 4017 del 03/11/1976 (Rv. 382679 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COMUNICATO IN FORMA MERAMENTE ORALE - INESISTENZA - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COMUNICATO IN FORMA MERAMENTE ORALE - INESISTENZA - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Un licenziamento comunicato soltanto oralmente non e nullo ma inesistente e lascia percio operante il rapporto di lavoro, con la conseguenza che, anche se la comunicazione e anteriore all'entrata in vigore della legge n 300 del 1970, il lavoratore puo chiedere il risarcimento del danno derivato dal suo allontanamento dal posto di lavoro e, dopo l'entrata in vigore della legge citata, il giudice puo liquidare detto danno adottando d'ufficio i criteri indicati nell'art 18 della legge stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)