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Sez. L, Sentenza n. 4560 del 11/10/1978 (Rv. 394232 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - COMUNICAZIONE ORALE DEL LICENZIAMENTO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394232-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - COMUNICAZIONE ORALE DEL LICENZIAMENTO - INEFFICACIA.*

La comunicazione orale del licenziamento, implicando inosservanza della Forma scritta richiesta dall'art 2 della legge n 604 del 1966, comporta la mera inefficacia del licenziamento stesso, opponibile in via di Azione dal lavoratore nel termine di decadenza di cui al successivo art 6 della legge predetta. (Conf 1654/77, mass n 385368; (contra 4017/76, mass n 382679).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)