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Sez. L, Sentenza n. 2356 del 12/04/1980 (Rv. 406046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE ORALE E RELATIVE RAGIONI ESPOSTE ORALMENTE - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1980-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE ORALE E RELATIVE RAGIONI ESPOSTE ORALMENTE - INIDONEITA.*

Il licenziamento del lavoratore per essere validamente intimato - con le pertinenti motivazioni - necessita della prescritta comunicazione scritta, con la conseguenza che sono irrilevanti, tamquam non esset, le eventuali sue intimazioni meramente orali e le correlative ragioni cosi esposte. (V 4560/77, mass n 394232; (V 4017/76, mass n 382679; (V 3922/75, mass n 378181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)