Sez. L, Sentenza n. 12492 del 26/08/2003 (Rv. 566263 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Ricalcolo della pensione di vecchiaia secondo il nuovo regime ex art. 28 legge n. 576/1980 - Diritto del professionista ancora in attività pur avendo maturato il diritto alla pensione nel vigore del previgente regime - Condizione - Presentazione della domanda relativa entro il termine prescritto - Omessa presentazione di detta domanda - Riliquidazione ex art. 25 legge n. 141 del 1992 - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità di detta riliquidazione alle sole pensioni ricalcolate secondo il nuovo sistema.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di previdenza forense, il ricalcolo della pensione anche di vecchiaia secondo il nuovo regime di cui all'art. 28 della legge n. 576 del 1980, previsto in favore di coloro che dopo aver maturato il diritto a pensione in data antecedente all'entrata in vigore di tale disciplina continuino ad esercitare la loro attività, è subordinato alla presentazione di domanda documentata alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori nel termine di decadenza di cui all'art. 28 della stessa legge modificato dall'art. 2 della legge n. 175 del 1983. Ne consegue che, in caso di omessa presentazione di detta domanda, non è applicabile la riliquidazione della pensione liquidata in misura meno favorevole rispetto alle previsioni della legge n. 141 del 1992, la quale si applica solo alle pensioni ricalcolate secondo il nuovo sistema di cui alla citata legge n. 576 del 1980, e non a quelle liquidate in base al diverso sistema di calcolo previgente di cui alla legge n. 319 del 1975.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 28, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 25, Legge 22/07/1975 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)