Sez. L, Sentenza n. 2013 del 02/02/2005 (Rv. 579702 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Diritto alla rivalutazione dei redditi professionali sui quali calcolare la pensione - Applicabilità alle pensioni calcolate con il sistema retributivo previsto dalla legge n. 576 del 1980 - Estensibilità anche alle pensioni calcolate secondo il precedente sistema contributivo - Presupposti - Presentazione di domanda di ricalcolo della pensione nel termine perentorio previsto dall'art. 28 di tale legge.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In materia di previdenza forense, il diritto alla rivalutazione dei redditi professionali sui quali calcolare la pensione, previsto dall'art. 15 della legge n. 576 del 1980, si estende solo alle pensioni che siano state calcolate sulla base del reddito professionale come previsto dalla predetta legge mentre non trova applicazione alle pensioni non regolate ratione temporis da essa e calcolate secondo il sistema contributivo in uso in precedenza, ove non sia stata presentata alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense domanda documentata di ricalcolo della pensione nel termine perentorio previsto dall'art. 28 della legge n. 576 del 1980. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che non aveva correttamente fatto uso di tale principio, riconoscendo il diritto alla rivalutazione in riferimento ad una pensione di reversibilità erogata fin dal 1971, e calcolata nella vigenza del sistema contributivo).
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 15, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)