Sez. L, Sentenza n. 1218 del 07/02/1994 (Rv. 485229 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Ricalcolo della pensione secondo il nuovo regime ex art. 28 legge n. 576 del 1980 - Diritto del professionista ancora in attività pur avendo maturato la pensione nel vecchio regime - Condizione - Presentazione della domanda relativa nel termine di decadenza ex art. 28 citato, modificato dall'art. 2 legge n. 175 del 1983 - Contrasto con gli artt. 24, 3, 23, 38 47 53 e 54 Cost. - Esclusione.
Avvocato e procuratore - Previdenza
In tema di previdenza forense, il ricalcolo della pensione anche di vecchiaia secondo il nuovo regime di cui all'art. 28 della legge n. 576 del 1980, previsto in favore di coloro che dopo aver maturato il diritto a pensione in data antecedente all'entrata in vigore di tale disciplina continuino ad esercitare la loro attività, è subordinato alla presentazione di domanda documentata alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori nel termine di decadenza di cui all'art. 28 della stessa legge modificato dall'art. 2 della legge n. 175 del 1983, non rilevando ai fini del ricalcolo della pensione la data di effettiva liquidazione della pensione. In relazione a tale normativa non sono prospettabili contrasti né con l'art. 24 Cost. - non essendo la dimensione temporale del termine di decadenza previsto tale da pregiudicare la tutela garantita dal principio costituzionale - né con gli artt. 3, 23, 38, 47, 53 e 54 Cost., atteso che la nuova attività giustifica l'obbligo contributivo regolato dalla legge più recente, costituendo elemento differenziale della fattispecie e nel contempo manifestazione di capacità contributiva, e che la contribuzione stessa risponde comunque al principio solidaristico che ispira anche la previdenza forense.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 24, Costituzione art. 47, Costituzione art. 53, Costituzione art. 54 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 28, Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)