Sez. L, Sentenza n. 16062 del 17/08/2004 (Rv. 576524 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione maturata mediante il cumulo di contributi versati all'estero -Requisito dell'anzianità contributiva per l'integrazione al trattamento minimo - Rilevanza ai fini dell'erogazione della pensione di riversibilità ai superstiti - Configurabilità - Necessità di far riferimento alla posizione dell'assicurato, e non a quella del beneficiario - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il primo comma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che stabilisce che il diritto ai trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'anzianità vecchiaia e superstiti, spetta solo a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente sede pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad un anno, si riferisce non solo alle pensioni dirette ma anche alle pensioni ai superstiti liquidate in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 407 del 1990, nel qual caso la sussistenza del requisito contributivo deve essere dimostrata non già in riferimento alla posizione del beneficiario del trattamento, ma a quella dell'assicurato deceduto.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)