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Sez. L, Sentenza n. 8711 del 07/05/2004 (Rv. 572710 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Soggetti residenti all'estero - Cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali - Trattamento minimo di pensione - Presupposto - Requisito dell'anzianità contributiva ex art. 7, primo comma, legge n. 407 del 1990 - Rilevanza di detto requisito ai fini della erogazione della pensione di riversibilità ai superstiti - Calcolo della stessa in base al trattamento spettante al "de cuius" - Necessità.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572710-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Il requisito dell'anzianità contributiva previsto dall'art. 7, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, costituisce un presupposto per la erogazione del trattamento minimo di pensione ai soggetti residenti all'estero titolari di pensione il cui diritto sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali, e non rileva ai fini della erogazione della pensione di riversibilità ai superstiti, che deve essere calcolata in base al trattamento spettante al "de cuius".

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)