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Sez. L, Sentenza n. 8714 del 07/05/2004 (Rv. 572716 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione maturata mediante cumulo di contributi versati all'estero - Requisito dell'anzianità contributiva per l'integrazione al trattamento minimo - Rilevanza ai fini dell'erogazione della pensione di riversibilità ai superstiti - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572716-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Il requisito dell'anzianità contributiva previsto dall'art. 7, primo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 costituisce un presupposto per l'erogazione del trattamento minimo ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali, ma non rileva ai fini della erogazione della pensione di riversibilità ai superstiti, che deve essere calcolata in base al trattamento spettante al "de cuius".

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)