Sez. 5, Sentenza n. 368 del 24/02/1970 Ud. (dep. 30/06/1970) Rv. 114773 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE L'ATTO -VALIDITA DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE L'ATTO -VALIDITA DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Qualora il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto, tale rifiuto fa presumere che il rapporto fiduciario, il quale e presupposto della elezione di domicilio, non sussiste o e rescisso. In siffatta ipotesi, venendo a determinarsi l'inidoneita della elezione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa ricollegati, alle notificazioni deve provvedersi a norma degli artt 169 e 170 cod proc pen. (Conf 108012, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)