Sez. 3, Sentenza n. 1128 del 18/04/1973 (Rv. 363622 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - EFFICACIA SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - EFFICACIA SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI.*
Il principio secondo cui l'autorizzazione o l'approvazione a stare in giudizio, prodotta per la prima volta in Cassazione di un ente pubblico, vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in quella Sede, ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita che inficiano i precedenti giudizi, non puo trovare applicazione nei casi in cui il giudice di merito abbia rilevato la Mancanza della capacita processuale per il difetto di autorizzazione o di approvazione e ne abbia tratto le dovute conseguenze. (nella specie, i giudici di appello avevano dichiarato l'improcedibilita del gravame). (Conf 2006/72, mass n 359142).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)