Sez. 2, Sentenza n. 882 del 05/05/1967 (Rv. 327061 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DEI CASI DI RIMESSIONE - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'ATTORE E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DEI CASI DI RIMESSIONE - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'ATTORE E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
L'elencazione dei casi in cui, a norma dell'art. 354 cod.proc.civ., la causa deve essere rimessa al primo giudice, ha carattere tassativo e, pertanto, esclusa l'ipotesi in cui il procedimento di primo grado e la sentenza siano dichiarati nulli per essersi l'attore costituito tardivamente, mentre il convenuto era rimasto contumace. Pertanto, bene in tale ipotesi la causa viene trattenuta dal giudice d'appello, per essere decisa nel merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)