Sez. 1, Sentenza n. 6028 del 09/11/1988 (Rv. 460448 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DEI CASI DI RIMESSIONE - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'ATTORE E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DEI CASI DI RIMESSIONE - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'ATTORE E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
Non rientra tra i casi di rimessione al primo giudice, specificamente elencati dall'art. 354 cod. proc. civ., quello del giudizio svoltosi nonostante la tardiva Costituzione dell'attore, cui non abbia fatto seguito la Costituzione del convenuto, sicché anche in questo caso il giudice d'appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Conf 882/67, mass n 327061; (contra 2098/68, mass n 334239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)