Sez. 1, Sentenza n. 4542 del 30/07/1984 (Rv. 436444 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - SOCIETÀ DI PERSONE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE NEI CONFRONTI DI UN SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - TASSAZIONE - COME PLUSVALENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - SOCIETÀ DI PERSONE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE NEI CONFRONTI DI UN SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - TASSAZIONE - COME PLUSVALENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La liquidazione della quota di una società di persone, spettante al socio in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale nei confronti del medesimo, non è tassabile sotto il profilo della plusvalenza, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, né ai sensi dell'art. 106, né dell'art. 100 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, poiché la prima norma disciplina la tassazione delle plusvalenze di beni appartenenti a soggetti tassabili in base a bilancio, tra i quali non rientrano le società di persone, mentre la seconda norma consente la tassazione dell'avviamento, quale plusvalenza derivante dal realizzo del valore dei beni relativi all'impresa, solo nel caso in cui la società venga a cessare, col trasferimento dell'intera azienda ad altra società o con la concentrazione delle quote sociali nella persona di un unico socio. Il plusvalore conseguente alla detta operazione può essere, invece, sottoposto a tassazione a norma dell'art. 81, comma secondo, dello stesso d.P.R. n. 645 del 1958, solo, cioè, se, in concreto, resti accertato che esso è conseguenza di un'operazione speculativa del socio. (V 1537/79, mass n 397887).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)