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Sez. L, Sentenza n. 4930 del 10/10/1985 (Rv. 442303 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - LEGGE 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 6 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442303-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - LEGGE 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 6 - EFFETTI.*

La sentenza n. 92 del 1981 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi, facciano fronte agli oneri finanziari previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 nonché dalla citata legge n. 824 (le quali dettano la disciplina dei cosiddetti benefici combattentistici) - incide solo sui rapporti fra gli enti rientranti nella finanza pubblica allargata (che debbono sopportare gli oneri derivanti dalla applicazione dei benefici citati) e lo stato (tenuto e provvedere alle necessarie coperture di bilancio) e non interferisce invece sul diritto soggettivo perfetto dei dipendenti al riconoscimento dei benefici suddetti, diritto che non viene posto nel nulla e può pertanto essere normalmente azionato in giudizio. (V 2310/84, mass n 434354; (V 927/84, mass n 433118; (V 1736/83, mass n 426584).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)